L'art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p. v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.